Come descritto nell'art. 164 del codice della strada "il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti nell'art. 61 e non puo' sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; puo' sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purche' nei limiti stabiliti dall'art. 61".
L'installazione del portabici non supera sicuramente i limiti di sagoma, ma non puo' essere considerata "indivisibile", pertanto necessita del cartello omologato per carichi sporgenti.
Omologazione italiana.
|